Italian Court dismisses appeal for recidivism and generic mitigation due to lack of specific argumentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for generic mitigation and denied recidivism, but failed to address the lower court's specific reasoning regarding the lack of positive evaluation elements. The court rejected these arguments as insufficient to overcome the established facts of the crime and the confession obtained during flagrant arrest.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: An appeal challenging a conviction for recidivism and the denial of generic mitigation is inadmissible if the appellant fails to provide a precise argumentation countering the territorial court's specific findings on the absence of positive evaluation factors and the nature of the confession.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAINERI GAETANO nato a CATANIA il 27/11/1965 avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 35656/22 RAINERI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il ricorrente non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa la mancata applicazione delle attenuanti generiche e la ritenuta sussistenza della recidiva là dove ha rappresentato che il reato in parola è dimostrativo di particolare pervicacia nell'inosservanza delle prescrizioni a fronte dell'assenza di elementi suscettibili di valutazione positiva, non potendosi considerare tale la confessione resa a seguito dell'arresto in flagranza;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1