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Ordinanza — n. 11393/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for failure to substantiate arguments regarding generic mitigating circumstances and prior crimes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11393/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Luigi Costa's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Costa argued that the lower court failed to apply generic mitigating circumstances, citing prior specific and recent crimes to prove lack of deterrence and intense intent. The court rejected this because Costa did not provide a precise argumentation matching the territorial court's reasoning on why those mitigating factors should have been applied.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to confront the territorial court's reasoning with a precise and specific argumentation regarding the application of mitigating circumstances or the assessment of prior crimes.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic mitigating circumstances prior crimes deterrence intensity of intent procedural costs fine recidiva nell'infrazione attenuazione della pena assistenza riabilitativa

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTA LUIGI nato a CATANIA il 16/12/1984 avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 35634/22 COSTA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il ricorrente non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa la mancata applicazione delle attenuanti generiche là dove ha rappresentato che il delitto in parola succede a vari reati commessi in epoca precedente, alcuni dei quali specifici e recenti, a dimostrazione del mancato effetto deterrente sortito dalle precedenti condanne e della "particolare intensità del dolo";

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13