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Ordinanza — n. 11391/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as mere factual complaints lacking legal merit under Article 367 Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11391/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Amoroso and Gnoffo inadmissible, ordering them to pay procedural costs and fines. The appellants challenged a first-instance conviction for the crime defined in Article 367 of the Penal Code, arguing against the lower court's factual findings. The court rejected these arguments as mere expressions of dissatisfaction rather than valid legal grounds, noting that the first-instance judge had already adequately addressed the issues with sound reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 367 cod. pen.; Appeals based solely on factual dissatisfaction or repetitive criticism of the lower court's reasoning are inadmissible in the Court of Cassazione.

Parole chiave

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Article 367 Penal Code inadmissible appeal mere factual complaint Court of Cassazione procedural costs criminal liability legal merit motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 367 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AMOROSO SEBASTIANO nato a PALERMO il 31/07/1976 GNOFFO ANTONIA nato a PALERMO il 03/10/1978 avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 35560/22 AMOROSO + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.367 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, comuni ad entrambi i ricorrenti ; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, nonché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in punto di responsabilità, contestata attraverso l'alternativa ricostruzione in fatto a fronte di motivazione non manifestamente illogica degli elementi di prova;

Rilevato che i ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili e che i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila ciascuno; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il