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Ordinanza — n. 11390/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for attempted violence and insult, citing inadmissible facts and failed prescription arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11390/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for attempted violence, threats, and insult, arguing facts were unsubstantiated and the statute of limitations had expired. The court rejected these claims, ruling that factual disputes are not reviewable in cassation and that the appellant's recidivism extended the prescription periods beyond the alleged expiration dates.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) e b) c.p.p.; Art. 157 c.p.: The Court of Cassation cannot review factual assessments or apply the statute of limitations when aggravating circumstances like recidivism extend the prescription period, rendering such appeals inadmissible.

Parole chiave

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statute of limitations recidivism cassation inadmissibility factual review attempted violence public official insult procedural costs reati contro la pubblica autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) e b) c.p.p.
Art. 157 c.p.
Ritenuto che, con riferimento ai motivi secondo, quarto e sesto, afferenti alla richiesta di declaratoria di prescrizione dei reati, la prospettazione difensiva non tiene conto della riconosciuta recidiva reiterata; che, infatti, ai sensi dell'art. 157, secondo comma, cod.
art. 341-bis cod. pen
35442/22 RANDAZZO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod.
art. 612 cod. pen
pen.), minaccia (art. 612 cod. pen.) e oltraggio a pubblico ufficiale (art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RANDAZZO GIUSEPPE nato a VOGHERA il 15/03/1983 avverso la sentenza del 07/03/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; ) N. 35442/22 RANDAZZO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che con sentenza del Tribunale di Caltanissetta del 9 giugno 2021 il ricorrente veniva dichiarato colpevole dei reati, unificati dal vincolo della continuazione, di tentata violenza privata (artt. 56 e 610 cod. pen.), minaccia (art. 612 cod. pen.) e oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis cod. pen.) a lui ascritti ai capi d'imputazione a), b), d), e) ed f) e condannato alla pena di anni uno e mesi due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Lo stesso veniva inoltre assolto dal reato di oltraggio a pubblico ufficiale di cui al capo c) per insussistenza del fatto. Rilevato che con la decisione impugnata, la Corte d'appello di Caltanissetta, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava il non doversi procedere in ordine al reato di minaccia (capi d) ed f)) per mancanza di querela e rideterminava la pena in anno uno di reclusione. Ritenuto che il ricorrente propone in sede di legittimità nove motivi di ricorso: -con il primo motivo si deduce l'insussistenza del fatto di cui al capo a) (tentata violenza privata) per non avere la condotta compromesso in concreto la capacità di autodeterminazione del soggetto passivo, venendo così a mancare l'elemento oggettivo della fattispecie incriminatrice; -con il secondo motivo di ricorso chiede la declaratoria di prescrizione del medesimo reato di cui al capo a); -con il terzo motivo deduce l'insussistenza del fatto di cui al capo b) (minaccia) per non avere la persona offesa percepito il male ingiusto, con conseguente carenza di offensività in concreto della condotta intimidatoria; -con il quarto motivo di ricorso richiede la declaratoria di prescrizione del medesimo reato di cui al capo b); -con il quinto motivo di ricorso deduce l'insussistenza del reato di cui al capo e) (oltraggio a pubblico ufficiale) per l'assenza del requisito della pluralità di persone; con il sesto motivo di ricorso richiede la declaratoria di prescrizione del medesimo reato di cui al capo e); -con i motivi settimo, ottavo e nono deduce l'insufficienza di prove in relazione ai capi a), b) ed e).

Ritenuto che in relazione ai motivi che contestano la sussistenza dei fatti (motivi primo, terzo e quinto), trattasi di doglianze non ammesse dalla legge in sede di legittimità. Infatti, anche a voler tacere della difficile intelligibilità dell'iter logico-argomentativo del ricorso, si tratta di motivi del tutto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito. Inoltre, tali motivi -letti congiuntamente ai motivi settimo, ottavo e nono- sono volti a configurare una rivalutazione delle fonti probatorie che non solo è estranea al sindacato di legittimità, ma risulta anche avulsa dall'individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali.

La motivazione della sentenza di appello risulta dunque immune da censure sia sotto il profilo dell'interpretazione normativa sia sotto il profilo della valutazione delle prove. Ritenuto che, con riferimento ai motivi secondo, quarto e sesto, afferenti alla richiesta di declaratoria di prescrizione dei reati, la prospettazione difensiva non tiene conto della riconosciuta recidiva reiterata; che, infatti, ai sensi dell'art. 157, secondo comma, cod. pen., le circostanze ad effetto speciale -quali appunto la recidiva reiterata- rilevano ai fini del tempo necessario a prescrivere e che pertanto, il reato di cui al capo a), commesso in data 10 marzo 2014 si prescrive nel termine massimo, in data 1° marzo 2023; il reato di cui al capo b), commesso in data 2 novembre 2014 si prescrive, nel termine massimo, in data 2 novembre 2023; il reato di cui al capo e), commesso in data 12 giugno 2015 si prescrive, nel termine massimo, in data 12 giugno 2024.

Ritenuto di conseguenza che i motivi di ricorso afferenti alla prescrizione sono i manifestamente infondati. Rilevato che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativannente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de