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Ordinanza — n. 11387/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11387/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11387/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAVONE FILIPPO SALVATORE nato a CATANIA il 09/07/1977 avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;n. 35217/21 Pavone OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, afferenti all'omessa motivazione in ordine all'esclusione delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della diminuzione di pena per l'attenuante di cui all'art. 385, comma 4, cod. pen., sono manifestamente infondati poiché la sentenza impugnata risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione, avendo la Corte sottolineato come il lasso di tempo intercorso tra l'allontanamento e la costituzione giustifichi sia la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sia il discostamento dal minimo edittale, per determinare la misura della pena sulla quale effettuare la diminuzione per l'attenuante di cui al comma quarto dell'art. 385 cod. pen.;

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen, art. 130 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 11387/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rilevato che non deve farsi luogo alla richiesta correzione dell'errore materiale contenuto nell'intestazione nella sentenza impugnata (erronea indicazione del difensore) stante il disposto di cui all'art. 130 cod. proc. pen., secondo il quale il giudice dell'impugnazione è competente soltanto se "l'impugnazione non è dichiarata inammissibile".

Parole chiave

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attenuazione della pena aiuto all'evasione di detenuti evasione all'obbligo di contribuzione elusione fiscale motivo insorto dopo la fuga motivazione tardiva

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
35217/21 Pavone OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod.
art. 130 cod. proc. pen
Rilevato che non deve farsi luogo alla richiesta correzione dell'errore materiale contenuto nell'intestazione nella sentenza impugnata (erronea indicazione del difensore) stante il disposto di cui all'art. 130 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAVONE FILIPPO SALVATORE nato a CATANIA il 09/07/1977 avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;n. 35217/21 Pavone OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, afferenti all'omessa motivazione in ordine all'esclusione delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della diminuzione di pena per l'attenuante di cui all'art. 385, comma 4, cod. pen., sono manifestamente infondati poiché la sentenza impugnata risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione, avendo la Corte sottolineato come il lasso di tempo intercorso tra l'allontanamento e la costituzione giustifichi sia la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sia il discostamento dal minimo edittale, per determinare la misura della pena sulla quale effettuare la diminuzione per l'attenuante di cui al comma quarto dell'art. 385 cod. pen.;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rilevato che non deve farsi luogo alla richiesta correzione dell'errore materiale contenuto nell'intestazione nella sentenza impugnata (erronea indicazione del difensore) stante il disposto di cui all'art. 130 cod. proc. pen., secondo il quale il giudice dell'impugnazione è competente soltanto se "l'impugnazione non è dichiarata inammissibile".

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il