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Ordinanza — n. 11385/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11385/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11385/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANGIAPIA DANIELE nato a NAPOLI il 08/12/1976 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 35161/22 Mangiapia OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso -relativo alla mancata disapplicazione della recidiva- è del tutto aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che non è stato applicato alcun aumento di pena per la contestata recidiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/0

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 11385/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 35161/22 Mangiapia OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso -relativo alla mancata disapplicazione della recidiva- è del tutto aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che non è stato applicato alcun aumento di pena per la contestata recidiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/0

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale revoca della sospensione condizionale impugnabilità della decisione di rinvio inadempimento reiterato riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
35161/22 Mangiapia OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANGIAPIA DANIELE nato a NAPOLI il 08/12/1976 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 35161/22 Mangiapia OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso -relativo alla mancata disapplicazione della recidiva- è del tutto aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che non è stato applicato alcun aumento di pena per la contestata recidiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/0