Ordinanza — n. 11382/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAeguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBERGATORE LUIGI nato a TORRE ANNUNZIATA il 27/09/1988 avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 35126/22 ALBERGATORE OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi di ricorso, attinenti alla violazione di legge e al difetto di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio per il reato contestato -con particolare riferimento alla mancata applicazione delle attenuanti generiche-, oltre che generici, sono aspecifici poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 11382/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 35126/22 ALBERGATORE OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi di ricorso, attinenti alla violazione di legge e al difetto di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio per il reato contestato -con particolare riferimento alla mancata applicazione delle attenuanti generiche-, oltre che generici, sono aspecifici poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBERGATORE LUIGI nato a TORRE ANNUNZIATA il 27/09/1988 avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 35126/22 ALBERGATORE OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi di ricorso, attinenti alla violazione di legge e al difetto di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio per il reato contestato -con particolare riferimento alla mancata applicazione delle attenuanti generiche-, oltre che generici, sono aspecifici poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta;
Rilevato che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/0