Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11381/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as specific because arguments lack logical coherence regarding recidivism non-application.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11381/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the specific defect of the arguments lacking logical coherence. The appellant challenged a second-instance judgment for recidivism, but the court found the arguments did not meaningfully confront the specific legal issues. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 385 cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the arguments are specific because they lack logical coherence and do not meaningfully confront the contested legal provisions.

Parole chiave

Generato dall'IA
specific defect logical coherence recidivism non-application inadmissible appeal Cassation procedure motivi di cassazione recidiva nell'infrazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 385 cod. pen.
35119/22 Gasbarro OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod.
Art. 366 c.p.c.
art. 385 cod. pen
35119/22 Gasbarro OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GASBARRO SANTO nato a MESSINA il 14/02/1996 avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 35119/22 Gasbarro OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso -relativo alla mancata disapplicazione della recidiva- è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui, nella sostanza, il ricorrente non si confronta (pagg. 2 e 3);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/0