Ordinanza — n. 11380/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIMULA SALVATORE GIOVANNI nato a SASSARI il 08/10/1982 avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 35114/22 Simula OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen. ed altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto, quanto al primo motivo di ricorso, che le doglianze con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. -con particolare riguardo alla ritenuta sussistenza del dolo specifico- sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo (v. pag.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 11380/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2 fl P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIMULA SALVATORE GIOVANNI nato a SASSARI il 08/10/1982 avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 35114/22 Simula OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen. ed altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto, quanto al primo motivo di ricorso, che le doglianze con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. -con particolare riguardo alla ritenuta sussistenza del dolo specifico- sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo (v. pag.
7) e che altresì manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso, attinente al preteso difetto di correlazione tra imputazione e sentenza in punto di dolo, poiché i giudici di appello hanno rappresentato che l'imputato aveva diretto la sua azione aggressiva nei confronti dei pubblici ufficiali allo specifico fine di non farsi ammanettare (pag. 7); Ritenuto, con riguardo al terzo motivo di ricorso, che lo stesso è manifestamente infondato giacché, secondo orientamento della giurisprudenza di legittimità espresso a Sezioni Unite, in tema di resistenza a un pubblico ufficiale integra il concorso formale di reati, a norma dell'art. 81, primo comma, cod. pen., la condotta di chi usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio (Sez.
U, n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771). La resistenza infatti, pur ledendo unitariamente il pubblico interesse alla tutela del normale funzionamento della pubblica funzione, si risolve in altrettante e distinte offese al libero espletamento dell'attività funzionale di ciascun pubblico ufficiale; Ritenuto infine che anche l'ultimo motivo di ricorso, col quale si censura la ritenuta sussistenza del dolo in relazione al reato di cui al capo B) è generico, oltre che meramente riproduttivo di censure già svolte in appello, cui la Corte ha fornito risposta immune da fratture logiche, con cui il ricorrente non mostra di confrontarsi;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2 fl P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.