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Ordinanza — n. 11378/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11378/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11378/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARTA ROBERTO nato a SASSARI il 24/11/1988 avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 35093/22 CARTA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso -attinente alla violazione di legge e al vizio di motivazione circa la ritenuta pubblicità dell'oltraggio- non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa della vicenda, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità (v. in particolare pag. 6, ove si rappresenta che in ragione della percezione delle offese erano intervenuti alcuni passanti solidali con l'imputato);

Regesto Legislator

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art. 341-bis cod. pen; Ordinanza — n. 11378/2023 — snpen · Corte di Cassazione: di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 35093/22 CARTA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso -attinente alla violazione di legge e al vizio di motivazione circa la ritenuta pubblicità dell'oltraggio- non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa della vicenda, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità (v. in particolare pag. 6, ove si rappresenta che in ragione della percezione delle offese erano intervenuti alcuni passanti solidali con l'imputato);

Parole chiave

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principio di pubblicità pubblicità abusiva ingiuria pubblicità di occasioni di libidine pubblicità dei prezzi espressioni sconvenienti

Disposizioni normative citate

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art. 341-bis cod. pen
35093/22 CARTA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARTA ROBERTO nato a SASSARI il 24/11/1988 avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 35093/22 CARTA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso -attinente alla violazione di legge e al vizio di motivazione circa la ritenuta pubblicità dell'oltraggio- non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa della vicenda, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità (v. in particolare pag. 6, ove si rappresenta che in ragione della percezione delle offese erano intervenuti alcuni passanti solidali con l'imputato);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso