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Ordinanza — n. 11377/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of argument regarding generic mitigating circumstances in sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11377/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Salvatore Crimi inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Crimi challenged a Palermo Court of Appeal judgment convicting him of the crime in Article 337 of the Penal Code, arguing for generic mitigating circumstances. The court rejected this claim because the lower court had already provided a precise argument explaining why no positive elements existed to warrant a more favorable sentence.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible when the appellant fails to confront the specific reasoning provided by the lower court regarding the absence of elements necessary to apply invoked mitigating circumstances.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances criminal appeal inadmissibility Article 337 Penal Code procedural costs sentencing reasoning attenuazione della pena motivi di cassazione spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRIMI SALVATORE nato a CALCINATE il 09/04/2002 avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 35079/22 CRIMI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che con l'unico motivo di ricorso, relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, il ricorrente non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa l'insussistenza di elementi positivi tali da consentire l'applicazione delle invocate circostanze e quindi di un trattamento più favorevole sotto il profilo sanzionatorio, peraltro corrispondente al minimo edittale;

Rilevato che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1