Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11376/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11376/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11376/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORAZZA PIETRO nato a SASSARI il 01/07/1993 avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 35075/22 Corazza OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen. ed altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto, quanto al primo motivo di ricorso, che le doglianze con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. -con particolare riguardo alla ritenuta sussistenza del dolo specifico- sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argonnentativo (v. pag. 6);

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 11376/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, con riguardo al secondo motivo di ricorso, relativo alla pretesa improcedibilità per il reato di lesioni che, oltre ad essere stata prodotta la querela dal P.G., la sussistenza dell'aggravante è ben descritta in fatto nel capo di imputazione relativo al reato di cui al capo A); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
reato di pirateria della strada azione civile risarcimento per atto illecito reato di coazione reati contro i doveri di servizio abbandono per lesioni personali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 337 cod. pen
35075/22 Corazza OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORAZZA PIETRO nato a SASSARI il 01/07/1993 avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 35075/22 Corazza OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen. ed altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto, quanto al primo motivo di ricorso, che le doglianze con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. -con particolare riguardo alla ritenuta sussistenza del dolo specifico- sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argonnentativo (v. pag. 6);

Ritenuto, con riguardo al secondo motivo di ricorso, relativo alla pretesa improcedibilità per il reato di lesioni che, oltre ad essere stata prodotta la querela dal P.G., la sussistenza dell'aggravante è ben descritta in fatto nel capo di imputazione relativo al reato di cui al capo A); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i