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Ordinanza — n. 11371/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11371/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11371/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: YANKUBA MARONG nato il 01/01/1997 avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 34945/22 Yankuba OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di rissa e resistenza nei confronti di pubblico ufficiale); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i due motivi di ricorso con cui si censura l'affermazione di responsabilità in relazione ad entrambi i reati contestati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 11371/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 34945/22 Yankuba OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di rissa e resistenza nei confronti di pubblico ufficiale); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i due motivi di ricorso con cui si censura l'affermazione di responsabilità in relazione ad entrambi i reati contestati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità;

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione censura dell'apprezzamento delle prove allegazioni insufficientemente motivate tassazione delle spese
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: YANKUBA MARONG nato il 01/01/1997 avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 34945/22 Yankuba OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di rissa e resistenza nei confronti di pubblico ufficiale); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i due motivi di ricorso con cui si censura l'affermazione di responsabilità in relazione ad entrambi i reati contestati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità;

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il