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Ordinanza — n. 11369/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed de plano for inadmissible challenge to sentencing application regarding acquittal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11369/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the appellant's argument regarding the lack of acquittal grounds under Article 129 of the Criminal Procedure Code was not permitted. The appellant challenged the application of the sentence, but the Court held that Article 448, paragraph 2-bis, of the Criminal Procedure Code strictly limits appeals to specific statutory violations. Consequently, the appeal was rejected without examining the merits, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: An appeal against a sentencing application is inadmissible if it challenges the verification of acquittal grounds, as the law restricts review to the specific statutory violations enumerated in the provision.

Parole chiave

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inadmissible appeal procedural de plano sentencing application acquittal grounds Criminal Procedure Code statutory limitation court costs motivi di rigore

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez.
Art. 129 cod. proc. pen.
In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di motivazione in ordine alla verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art.
art. 129 cod. proc. pen
In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di motivazione in ordine alla verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337
pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337);
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALLAG LAKHDAR nato il 04/09/1983 avverso la sentenza del 20/07/2022 del TRIBUNALE di PERUGIA'Elatg....avviso alle pert--i-3 udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 34833/22 ALLAG OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché il motivo proposto non è consentito in relazione alla tipologia di sentenza. In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di motivazione in ordine alla verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/0