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Ordinanza — n. 11368/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11368/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11368/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMENDOLA GIANLUCA nato a MESAGNE il 21/08/1989 avverso la sentenza del 19/07/2022 del GIP TRIBUNALE di BRINDISI Edato avviso e parti; udita udita larrelazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 34831/22 LAMENDOLA OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente alla violazione dell'art. 445, comma 1, cod. proc. pen., in relazione alla condanna al pagamento delle spese di mantenimento durante la custodia cautelare, risulta manifestamente infondato, dovendo l'esenzione dall'obbligo di pagamento delle spese processuali in caso di applicazione di pena su richiesta delle parti non superiore a due anni intendersi riferita alle spese processuali in senso stretto, non estendendosi alle spese di mantenimento in carcere dell'imputato, che debbono essere poste a suo carico (cfr. Sez. 4, n. 24390 del 12/05/2022, Rv. 283243, Silletti); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 11368/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 34831/22 LAMENDOLA OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente alla violazione dell'art. 445, comma 1, cod. proc. pen., in relazione alla condanna al pagamento delle spese di mantenimento durante la custodia cautelare, risulta manifestamente infondato, dovendo l'esenzione dall'obbligo di pagamento delle spese processuali in caso di applicazione di pena su richiesta delle parti non superiore a due anni intendersi riferita alle spese processuali in senso stretto, non estendendosi alle spese di mantenimento in carcere dell'imputato, che debbono essere poste a suo carico (cfr. Sez. 4, n. 24390 del 12/05/2022, Rv. 283243, Silletti); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/

Parole chiave

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spese di procedura penale indennizzo per carcerazione preventiva condono delle spese procedurali inammissibilità dell'impugnazione delle spese spese giudiziarie insolute dilazione delle spese
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMENDOLA GIANLUCA nato a MESAGNE il 21/08/1989 avverso la sentenza del 19/07/2022 del GIP TRIBUNALE di BRINDISI Edato avviso e parti; udita udita larrelazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 34831/22 LAMENDOLA OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente alla violazione dell'art. 445, comma 1, cod. proc. pen., in relazione alla condanna al pagamento delle spese di mantenimento durante la custodia cautelare, risulta manifestamente infondato, dovendo l'esenzione dall'obbligo di pagamento delle spese processuali in caso di applicazione di pena su richiesta delle parti non superiore a due anni intendersi riferita alle spese processuali in senso stretto, non estendendosi alle spese di mantenimento in carcere dell'imputato, che debbono essere poste a suo carico (cfr. Sez. 4, n. 24390 del 12/05/2022, Rv. 283243, Silletti); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/