Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints and lack of legal specificity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Febbraro Alina Maria inadmissible and ordered her to pay procedural costs. The appellant challenged a second-instance conviction for the crime of false testimony, arguing that the lower court improperly evaluated evidence sources. The court rejected these arguments, ruling that the appeal consisted solely of factual grievances and lacked the specific legal grounds required for admissibility in a cassation proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be based on points of law; mere factual complaints or requests for alternative evidence evaluation without specific legal arguments render the appeal inadmissible.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FEBBRARO ALINE MARIA nato il 26/04/1995 avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 32367/22 FEBBRARO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.336 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed incentrato sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità;
Ritenuto altresì che i motivi di ricorso proposti sono privi di specificità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso