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Ordinanza — n. 11210/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic arguments and lack of specific factual criticism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11210/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Patova Michele inadmissible for failing to provide specific arguments against the lower court's decision. The appellate court had already rejected the defendant's version of events and found no mitigating circumstances outweighing the recidivism. Consequently, the Court ruled that the sentencing balance is a matter of fact for the trial judge, leaving no ground for review.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals must contain specific and reasoned criticisms of the factual or legal grounds of the decision; generic arguments or attacks on facts already excluded by the trial court render the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic arguments recidivism mitigation sentencing balance factual exclusion recidiva nell'infrazione attenuazione della pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
art. 616 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez.6, n.41365 del 28/10/2010
Sez.1, 46954 del 04/11/2004
Sez.1, 46954 del 04/11/2004, Rv.230591).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PATOVA MICHELE nato a TARANTO il 29/05/1981 avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che entrambi i ricorsi proposti nell'interesse di Patova Michele in merito al diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata e specifica sono inammissibili per genericità dele deduzioni sviluppate nei motivi di impugnazione; ritenuto che la Corte di appello di Lecce ha adeguatamente motivato la sua scelta evidenziando l'assenza di elementi di favore a fronte di un giudizio negativo sulla personalità dell'imputato, desunto anche dall'inverosimile giustificazione fornita dal predetto sulle ragioni dell'allontanamento dalla sua abitazione; ritenuto che la determinazione della pena è rimessa all'esclusivo vaglio del giudice di merito e si sottrae a sindacato di legittimità, se la decisione impugnata risulti sorretta da una motivazione sufficiente e logica, come anche il giudizio di bilanciamento tra le attenuanti generiche e le aggravanti è un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, che deve motivare nei soli limiti atti a fare emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo (Sez.6, n.41365 del 28/10/2010, Rv.248737;

Sez.1, 46954 del 04/11/2004, Rv.230591). rilevato che nel ricorso dell'avv. Esposito neppure sono state esplicitamente enunciate e argomentate le critiche mosse rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, mentre nel ricorso dell'avv. Vitale si tratta di critiche che muovono dalla diversa ricostruzione del fatto, perché basate sulla veridicità della versione resa dall'imputato, motivatamente esclusa nel giudizio di merito, e perciò non più suscettibile di differente apprezzamento in sede di legittimità; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende Co