Italian Court dismisses appeal on dolo and generic mitigating circumstances as inadmissible due to lack of specific grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Sticca Massimo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for dolo and generic mitigating circumstances, but the court found these arguments generic and repetitive of previously rejected grounds. Consequently, the court ruled that the appeal's focus on fact reconstruction and evidence evaluation fell exclusively within the competence of the Court of Appeal of Campobasso, which had already provided adequate reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals concerning the reconstruction and evaluation of facts, or alleging dolo and generic mitigating circumstances without specific grounds, are inadmissible if they merely repeat arguments already fully examined and dismissed by the lower court.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STICCA MASSIMO nato a TERMOLI il 12/01/1979 avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ritenuto che le deduzioni sviluppate nei due motivi di ricorso (in punto di dolo e di attenuanti generiche) concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Campobasso, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale mentre i rilievi del ricorrente appaiono del tutto generici e reiterativi dei motivi di appello già vagliati e disattesi con motivazione completa ed esaustiva; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 10 marzo 2023 Il Consigliere sensore Il P idente