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Ordinanza — n. 11203/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic, ruling implicit recidiva justification valid for sentencing benefits exclusion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11203/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appellant's appeal inadmissible due to the generic nature of the criticism regarding omitted justifications for excluding generic mitigating circumstances and conditional suspension benefits. The defense argued for specific reasons for these exclusions, but the court found the lower court's implicit reasoning based on reiterated recidiva and prior suspensions sufficient. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 595 c.p.p.: An appeal challenging the exclusion of mitigating circumstances or conditional suspension is inadmissible if the criticism is generic and fails to specify the reasons for the exclusion, provided the lower court's decision is implicitly motivated by established facts like recidiva.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic criticism recidiva reiterata conditional suspension procedural costs implicit motivation sentencing benefits attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 595 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PIETRO FRANCESCO ANTONIO nato a SAN GIULIANO DI PUGLIA il 25/01/1954 avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ritenuto che il motivo relativo alla omessa specificazione delle ragioni che hanno giustificato la esclusione delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena è inammissibile per genericità della censura; ritenuto che la esclusione di detti benefici è stata motivata implicitamente attraverso la valutazione espressa in punto di riconoscimento della recidiva reiterata e infraquinquennale per la valorizzazione dei precedenti penali, oltre che per il riferimento alle precedenti sospensioni già concesse, in linea con quanto evidenziato sulla gravità del fatto e sulla pericolosità dell'imputato; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 10 marzo 2023 ere estensore Il