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Ordinanza — n. 11202/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11202/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11202/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE PICCOLI MICHAEL nato a ANCONA il 18/05/1992 avverso la sentenza del 03/06/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto, in merito alla valutazione della versione difensiva dell'insussistenza di una condotta violenta, che la Corte di appello di Ancona ha fornito adeguata motivazione coerente alla ricostruzione della vicenda, mentre i rilievi del ricorrente appaiono del tutto generici e reiterativi dei motivi di appello già vagliati e disattesi con motivazione completa ed esaustiva; ritenuto che le deduzioni sviluppate nei residui motivi di ricorso (in punto di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis c.p. ed in punto di attenuanti generiche) concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale (vedi riferimenti al contesto dell'azione violenta, ai motivi e intensità del dolo, oltre che ai precedenti penali ed alla riconosciuta recidiva); ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 11202/2023 — snpen · Corte di Cassazione: ed in punto di attenuanti generiche) concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale (vedi riferimenti al contesto dell'azione violenta, ai motivi e intensità del dolo, oltre che ai precedenti penali ed alla riconosciuta recidiva); ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

Parole chiave

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peggioramento del danno alla salute lesioni gravi circostanze aggravanti o attenuanti gravità dell'infortunio lesioni conseguenti abbandono per lesioni personali

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE PICCOLI MICHAEL nato a ANCONA il 18/05/1992 avverso la sentenza del 03/06/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto, in merito alla valutazione della versione difensiva dell'insussistenza di una condotta violenta, che la Corte di appello di Ancona ha fornito adeguata motivazione coerente alla ricostruzione della vicenda, mentre i rilievi del ricorrente appaiono del tutto generici e reiterativi dei motivi di appello già vagliati e disattesi con motivazione completa ed esaustiva; ritenuto che le deduzioni sviluppate nei residui motivi di ricorso (in punto di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis c.p. ed in punto di attenuanti generiche) concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale (vedi riferimenti al contesto dell'azione violenta, ai motivi e intensità del dolo, oltre che ai precedenti penali ed alla riconosciuta recidiva); ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 10 marzo 2023 Il C i4ere estensore Il P ( e idente /1_,