Ordinanza — n. 11201/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGNANINI SILVIA nato a PORTO SAN GIORGIO il 20/04/1982 avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ritenuto che le deduzioni sviluppate nei due motivi di ricorso (in punto di diversità del fatto e di insussistenza del reato contestato) concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Ancona, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché fondato su condivisibili massime di esperienza mentre i rilievi del ricorrente appaiono del tutto generici e reiterativi dei motivi di appello già vagliati e disattesi con motivazione completa ed esaustiva (con riferimento alla vicenda del 24 maggio 2015 si è osservato che non è stata considerata come integrante il reato contestato, ma solo a riscontro del suo accertamento); ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 11201/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGNANINI SILVIA nato a PORTO SAN GIORGIO il 20/04/1982 avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ritenuto che le deduzioni sviluppate nei due motivi di ricorso (in punto di diversità del fatto e di insussistenza del reato contestato) concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Ancona, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché fondato su condivisibili massime di esperienza mentre i rilievi del ricorrente appaiono del tutto generici e reiterativi dei motivi di appello già vagliati e disattesi con motivazione completa ed esaustiva (con riferimento alla vicenda del 24 maggio 2015 si è osservato che non è stata considerata come integrante il reato contestato, ma solo a riscontro del suo accertamento); ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 10 marzo 2023 Il Con e estensore Il Presid