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Ordinanza — n. 11200/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against plea bargain sentencing for failing to meet statutory grounds under Article 448.2-bis. Appeals regarding motivation, costs, and sentence proportionality are inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11200/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by seven defendants inadmissible without formal trial proceedings. The appellants challenged a plea bargain judgment from the Preliminary Investigating Judge of Potenza, citing defects in reasoning regarding crime establishment, costs, sentence proportionality, and fact severity. The court ruled that these grievances do not fall within the specific exceptions listed in Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure, leading to a dismissal and an order for the appellants to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: appeals against plea bargain judgments are inadmissible unless they concern the expression of the defendant's will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, illegality of the sentence or security measure, or other statutory exceptions.

Parole chiave

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plea bargain appeals inadmissible grounds Article 448 2-bis sentence proportionality court costs order Cassation procedure Preliminary Judge gravità della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
Ritenuto che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014
(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014;
Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389
Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MELE SALVATORE nato a NAPOLI il 08/09/1975 BOTTONE MICHAEL nato a TORINO il 11/09/1993 MARINI MASSIMILIANO nato a MOLA DI BARI il 04/01/1990 STELLACCI GIOVANNI nato a BITONTO il 07/11/1988 CASSANO MICHELE nato a BITONTO il 19/04/1979 D'ELIA MARIO nato a BITONTO il 24/03/1971 AULITTO FERDINANDO nato a POZZUOLI il 13/11/1966 avverso la sentenza del 08/07/2022 del GIP TRIBUNALE di POTENZAdato av‘yZalle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i ricorsi di Mele Salvatore, Bottone Michael, Marini Massimiliano, Stellacci Giovanni, Cassano Michele, D'Elia Mario e Aulitto Ferdinando sono inammissibili perché impugnano la sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Potenza, deducendo il vizio di motivazione in merito all'accertamento dei reati, alla condanna alle spese, alla congruità della pena ed alla valutazione della gravità dei fatti, con censure che non rientrano evidentemente fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza); ritenuto che l'inammissibilità dei ricorsi va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014;

Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). Ritenuto che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende Così deciso il 10 marzo 2023 Il Co i liere estensor