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Ordinanza — n. 11199/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11199/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11199/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SASSO FERNANDO nato a LUCERA il 21/10/1965 avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso (in punto accertamento della tardività della querela e di dolo ) concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Ancona, che, contrariamente a quanto dedotto, ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, circa la impossibilità di stabilire con certezza la data in cui la persona offesa ha avuto conoscenza della commissione del reato, mentre i rilievi del ricorrente in punto di dolo appaiono reiterativi dei motivi di appello. già vagliati e disattesi con motivazione completa ed esaustiva, e si risolvono nella richiesta di rivalutare il compendio probatorio, attraverso prospettazioni alternative enunciate in modo ipotetico; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 11199/2023 — snpen · Corte di Cassazione: già vagliati e disattesi con motivazione completa ed esaustiva, e si risolvono nella richiesta di rivalutare il compendio probatorio, attraverso prospettazioni alternative enunciate in modo ipotetico; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

Parole chiave

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affezioni psichiche motivazione inadeguata delle censure costituzionali condono delle spese procedurali perizia psichiatrica insufficiente ritardo ingiustificato dell'azione penale perseguimento penale per diffamazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
già vagliati e disattesi con motivazione completa ed esaustiva, e si risolvono nella richiesta di rivalutare il compendio probatorio, attraverso prospettazioni alternative enunciate in modo ipotetico; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SASSO FERNANDO nato a LUCERA il 21/10/1965 avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso (in punto accertamento della tardività della querela e di dolo ) concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Ancona, che, contrariamente a quanto dedotto, ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, circa la impossibilità di stabilire con certezza la data in cui la persona offesa ha avuto conoscenza della commissione del reato, mentre i rilievi del ricorrente in punto di dolo appaiono reiterativi dei motivi di appello. già vagliati e disattesi con motivazione completa ed esaustiva, e si risolvono nella richiesta di rivalutare il compendio probatorio, attraverso prospettazioni alternative enunciate in modo ipotetico; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 10 marzo 2023 iere estensore Il