Ordinanza — n. 11197/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STEFANESCU KOLUDRA CLEO nato il 22/03/2000 avverso la sentenza del 29/09/2022 del TRIBUNALE di PAVIAdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Il ricorso presentato dal difensore di Stefanescu è inammissibile. Con il ricorso si impugna la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Pavia, deducendo il vizio di motivazione in merito al trattamento sanzionatorio ed all'accertamento del reato con censure che non rientrano evidentemente fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza). L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 11197/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STEFANESCU KOLUDRA CLEO nato il 22/03/2000 avverso la sentenza del 29/09/2022 del TRIBUNALE di PAVIAdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso presentato dal difensore di Stefanescu è inammissibile. Con il ricorso si impugna la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Pavia, deducendo il vizio di motivazione in merito al trattamento sanzionatorio ed all'accertamento del reato con censure che non rientrano evidentemente fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza). L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende Così deciso il 10 marzo 2023 Il Con iere estensore Il P esi