Ordinanza — n. 11196/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAICH AZIZ nato il 14/07/1978 avverso la sentenza del 13/09/2022 del GIP TRIBUNALE di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è inammissibile ex art. 448, co. 2-bis, c.p.p. perché non consentito avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. investendo l'accertamento del fatto; ritenuto che il secondo motivo è del tutto generico, in quanto nulla specifica in merito alla illegalità della confisca del mazzo di chiavi, e non si confronta con le risultanze in atti (in particolare con il verbale di sequestro richiamato implicitamente nella sentenza, da cui emerge che l'imputato ha negato di essere il proprietario delle chiavi, né ha spiegato la ragione del relativo possesso); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 11196/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 448, co. 2-bis, c.p.p. perché non consentito avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. investendo l'accertamento del fatto; ritenuto che il secondo motivo è del tutto generico, in quanto nulla specifica in merito alla illegalità della confisca del mazzo di chiavi, e non si confronta con le risultanze in atti (in particolare con il verbale di sequestro richiamato implicitamente nella sentenza, da cui emerge che l'imputato ha negato di essere il proprietario delle chiavi, né ha spiegato la ragione del relativo possesso); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAICH AZIZ nato il 14/07/1978 avverso la sentenza del 13/09/2022 del GIP TRIBUNALE di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è inammissibile ex art. 448, co. 2-bis, c.p.p. perché non consentito avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. investendo l'accertamento del fatto; ritenuto che il secondo motivo è del tutto generico, in quanto nulla specifica in merito alla illegalità della confisca del mazzo di chiavi, e non si confronta con le risultanze in atti (in particolare con il verbale di sequestro richiamato implicitamente nella sentenza, da cui emerge che l'imputato ha negato di essere il proprietario delle chiavi, né ha spiegato la ragione del relativo possesso); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1