Italian Court dismisses appeal against plea bargain verdict citing lack of statutory grounds for motivation defect.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal against a plea bargain verdict inadmissible without formal trial proceedings. The appellant argued for a retrial based on alleged defects in the court's reasoning regarding crime establishment, but these claims did not fit the specific exceptions listed in Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against plea bargain verdicts are inadmissible unless they fall within the specific statutory exceptions listed in Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASSOLINO VINCENZO nato a ACERRA il 28/03/1987 avverso la sentenza del 04/08/2022 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avi/rso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché impugna la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Napoli, deducendo il vizio di motivazione in merito all'accertamento dei reati con censure che non rientrano evidentemente fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. (l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza); ritenuto che l'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014;
Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). Ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende Così deciso il 10 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presi en