Italian Court dismisses appeal as appellate court correctly evaluated facts and evidence without error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellate court in Catanzaro had properly evaluated the evidence and rejected the appellant's defense based on mere conjectures unsupported by the defendant's statements. The Supreme Court found the appellant's arguments generic and repetitive of previously rejected grounds, confirming the lower court's reasoning was sound and free from logical flaws.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 359 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellate court's judgment is based on correct criteria of inference and contains adequate motivation, as the appellate court holds exclusive competence for fact-finding and evidence evaluation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DANESE SAVERIO nato a CROTONE il 03/09/1963 avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale; ritenuto in merito alla valutazione della versione difensiva, basata su mere congetture, neppure supportate dalle dichiarazioni rese dall'imputato, la Corte di appello di Catanzaro ha fornito adeguata motivazione coerente alla indicazione del nominativo della società e della relativa utenza ad essa intestata oggetto della denuncia sporta dall'imputato, mentre i rilievi del ricorrente appaiono del tutto generici e reiterativi dei motivi di appello già vagliati e disattesi con motivazione completa ed esaustiva; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 10 marzo 2023 Il Consi