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Ordinanza — n. 11193/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for assault and threats against police officers.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11193/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction of the appellant for assault and threats against police officers. The court found the appellant's arguments regarding the nature of her conduct and the justification of the officers' actions were already thoroughly examined and rejected by the appellate judge. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 585 cod. pen.; Art. 393-bis cod. pen.: The Court of Cassation holds that an appeal is inadmissible when the appellate court has already adequately addressed the factual and legal grounds regarding the use of threatening expressions and the justification of public officials' actions, rendering further review unnecessary.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissible appeal assault against police threatening expressions public official justification court costs Cassazione ordinanza facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 585 cod. pen.
Considerato che il terzo motivo, con cui si contesta l'erronea applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 585 cod. pen. in relazione all'art.
Art. 576 n. 5 bis cod. pen.
in relazione all'art. 576 n.
Art. 393-bis cod. pen.
art. 337 cod. pen
art. 585 cod. pen
Considerato che il terzo motivo, con cui si contesta l'erronea applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 585 cod. pen.
art. 393-bis cod. pen
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Granatelli Fortunata, nata a Crotone il 25.07.2000 avverso la sentenza del 28/04/2022 emessa dalla Corte d'appello di Catanzaro; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso OSSERVA Ritenuto che il primo e il secondo motivo dedotto nel ricorso, afferenti alla configurabilità del reato di cui all'art. 337 cod. pen., risultano riproduttivi di profili di censura già vagliati dal giudice di merito, che ha adeguatamente dato conto dei riscontri in ordine all'utilizzo da parte della ricorrente di inequivoche espressioni minacciose rivolte verso gli agenti, nonché della partecipazione della stessa all'aggressione commessa a loro danno; riscontri idonei a smentire la testimonianza del Cataldo, dalla quale sarebbe emersa l'estraneità della ricorrente rispetto alla condotta di aggressione;

Considerato che il terzo motivo, con cui si contesta l'erronea applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 585 cod. pen. in relazione all'art. 576 n. 5 bis cod. pen., è manifestamente infondato, dal momento che dall'imputazione risultano in maniera chiara e precisa gli elementi fattuali che integrano tale circostanza, rispetto ai quali la ricorrente ha avuto modo di esplicare la propria difesa; Ritenuto, infine, che il terzo motivo, con cui si contesta l'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis cod. pen., risulta riproduttivo di profilo di censura già vagliato dal giudice di merito, che ha rilevato l'insussistenza di elementi dai quali desumere che l'atto del pubblico ufficiale fosse da considerare ingiustificato, persecutorio ovvero abusivo o sproporzionato rispetto alla situazione;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis