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Ordinanza — n. 11192/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11192/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11192/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Verge Elena, nato in Russia il 19.03.1976 avverso la sentenza del 3 maggio 2022 emessa dalla Corte d'appello di Catanzaro; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, risultando assolutamente privo di specificità, non indicando i punti della sentenza che si asseriscono viziati né le ragioni di fatto o di diritto che sorreggono la generica censura; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/03/202

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 11192/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/03/202

Parole chiave

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censura costituzionale censura formulata in modo carente censura dell'apprezzamento delle prove obbligo di articolare le censure censure procedurali diritto di ottenere una decisione
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Verge Elena, nato in Russia il 19.03.1976 avverso la sentenza del 3 maggio 2022 emessa dalla Corte d'appello di Catanzaro; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, risultando assolutamente privo di specificità, non indicando i punti della sentenza che si asseriscono viziati né le ragioni di fatto o di diritto che sorreggono la generica censura; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/03/202