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Ordinanza — n. 11189/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11189/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11189/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRILLO VINCENZO nato a NAPOLI il 31/05/1973 avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ritenuto che la questione di nullità della citazione dell'imputato per il giudizio di appello è del tutto generica perché nel ricorso si assume lo stato di detenzione dell'imputato, che oltre a non risultare dagli atti neppure viene in alcun modo circostanziato, né documentato; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 11189/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

Parole chiave

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indennizzo per carcerazione preventiva capacità di subire la carcerazione carcerazione cautelativa assistenza riabilitativa misura sostitutiva della detenzione remissione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRILLO VINCENZO nato a NAPOLI il 31/05/1973 avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ritenuto che la questione di nullità della citazione dell'imputato per il giudizio di appello è del tutto generica perché nel ricorso si assume lo stato di detenzione dell'imputato, che oltre a non risultare dagli atti neppure viene in alcun modo circostanziato, né documentato; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 10 marzo 2023 Il Consi7 estensore Il Presi t