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Ordinanza — n. 11187/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for absolute genericity due to failure to specify appeal grounds and points.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11187/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds were absolutely generic and failed to specify the points of the appealed judgment. The appellant argued for review without detailing specific errors, while the court noted this lack of precision violated procedural requirements. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are absolutely generic and fail to specify the points of the judgment and the reasons for the complaints.

Parole chiave

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absolute genericity inadmissible appeal Cassation procedure specific grounds required court costs award motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate esame nel merito

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TERRACCIANO ANNALISA nato a POLLENA TROCCHIA il 13/06/1992 avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; • Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta perché non specifica i capi e i punti della sentenza oggetto dell'impugnazione, oltre che le ragioni delle doglianze solo genericamente enunciate; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10/03/