Italian Court dismisses appeal as generic and inadmissible, ruling digital signature omission does not nullify proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and fines. The court found the first ground infondate because digital signature requirements apply only to private parties, not public prosecution offices. Remaining arguments were deemed generic, repetitive, and outside the appellate court's exclusive competence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 24 d.l. 28/10/2020 n. 137; Art. 616 c.p.p.: The failure to digitally sign conclusions by a public prosecutor does not constitute nullity, and appeals based on generic or repetitive grounds without new evidence are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: APRILE GIUSEPPE nato a OTTAVIANO il 28/08/1981 avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che le deduzioni sviluppate nel primo motivo di ricorso sono manifestamente infondate atteso che l'omessa sottoscrizione digitale delle conclusioni scritte ritualmente e tempestivamente comunicate al difensore a mezzo p.e.c. dalla cancelleria della Corte di appello non configura alcuna nullità, atteso che le disposizioni di cui all'art. 24 del d.l. 28 ottobre 2020, n.137, come modificato dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176, Si riferiscono alle parti private, richiedendo che gli atti siano sottoscritti con firma digitale, strumento di cui non dispongono gli uffici di Procura (Sez. 6, n. 24714 del 11/05/2021, Rv.
Rv. 281529); ritenuto che i residui motivi sono del tutto generici e comunque inammissibili perchè investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Salerno, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché fondato su condivisibili massime di esperienza mentre i rilievi del ricorrente appaiono del tutto generici e reiterativi dei motivi di appello già vagliati e disattesi con motivazione completa ed esaustiva sia in punto ricostruzione del fatto che in punto di determinazione della pena e di esclusione delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 10 marzo 2023 Il Consiglie estensore Il Pre