Ordinanza — n. 11183/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Venuti Jacopo nato a Foggia il 23.07.1995 avverso la sentenza del 19 aprile 2022 emessa dalla Corte di appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto da Venuti Jacopo in ordine alla condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché il motivo dedotto inerente al trattamento sanzionatorio è privo di specificità oltre che manifestamente infondato, risultando la sentenza impugnata sorretta da sufficiente e congrua motivazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 cod. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 11183/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché il motivo dedotto inerente al trattamento sanzionatorio è privo di specificità oltre che manifestamente infondato, risultando la sentenza impugnata sorretta da sufficiente e congrua motivazione.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Venuti Jacopo nato a Foggia il 23.07.1995 avverso la sentenza del 19 aprile 2022 emessa dalla Corte di appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto da Venuti Jacopo in ordine alla condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché il motivo dedotto inerente al trattamento sanzionatorio è privo di specificità oltre che manifestamente infondato, risultando la sentenza impugnata sorretta da sufficiente e congrua motivazione.
La Corte di appello ha, invero, determinato l'entità della pena alla luce dell'art. 133 cod. pen. tenuto conto delle circostanze concrete e della personalità del reo (gravato da precedenti condanne) rilevando, peraltro, come la pena irrogata in primo grado fosse già inferiore al minimo edittale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 marzo 2023 Il Co gli-re estensore Il Presideo