Ordinanza — n. 11180/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RANIERI GIULIANO nato a BARI il 24/06/1989 avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i motivi dedotti dai ricorrenti sono affetti da genericità assoluta perché non specificano i capi e i punti della sentenza oggetto dell'impugnazione, né le ragioni delle doglianze che sono solo genericamente enunciate; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 11180/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RANIERI GIULIANO nato a BARI il 24/06/1989 avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i motivi dedotti dai ricorrenti sono affetti da genericità assoluta perché non specificano i capi e i punti della sentenza oggetto dell'impugnazione, né le ragioni delle doglianze che sono solo genericamente enunciate; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibilf il ricorsi, e condanna il ricorrentP al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10/03/20