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Ordinanza — n. 11176/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11176/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11176/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICHIERRI ANTONIO nato a MANDURIA il 14/03/1994 avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto, in merito alla qualificazione giuridica, che la Corte di appello di Lecce ha fornito adeguata motivazione coerente alla ricostruzione del fatto ed all'impedimento frapposto all'attività di ufficio, mentre i rilievi del ricorrente appaiono del tutto generici e reiterativi dei motivi di appello già vagliati e disattesi con motivazione completa ed esaustiva; ritenuto che le altre deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso (in punto di dolo, di cause di giustificazione, e trattamento sanzionatorio) concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 11176/2023 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto, in merito alla qualificazione giuridica, che la Corte di appello di Lecce ha fornito adeguata motivazione coerente alla ricostruzione del fatto ed all'impedimento frapposto all'attività di ufficio, mentre i rilievi del ricorrente appaiono del tutto generici e reiterativi dei motivi di appello già vagliati e disattesi con motivazione completa ed esaustiva; ritenuto che le altre deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso (in punto di dolo, di cause di giustificazione, e trattamento sanzionatorio) concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

Parole chiave

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prova del dolo calcolo del danno verdetto di colpevolezza errore nella commisurazione della pena accertamento inesatto dei fatti dolo determinante

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICHIERRI ANTONIO nato a MANDURIA il 14/03/1994 avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto, in merito alla qualificazione giuridica, che la Corte di appello di Lecce ha fornito adeguata motivazione coerente alla ricostruzione del fatto ed all'impedimento frapposto all'attività di ufficio, mentre i rilievi del ricorrente appaiono del tutto generici e reiterativi dei motivi di appello già vagliati e disattesi con motivazione completa ed esaustiva; ritenuto che le altre deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso (in punto di dolo, di cause di giustificazione, e trattamento sanzionatorio) concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 10 marzo 2023 Il Consigli re stensore Il Presi