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Ordinanza — n. 11175/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11175/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11175/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERCURIO MASSIMILIANO nato a PALERMO il 18/04/1977 avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale; ritenuto, in merito alla valutazione della versione difensiva, che la Corte di appello di Palermo ha fornito adeguata motivazione coerente alla intera ricostruzione della dinamica dell'allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare perché emersa nel suo complesso come non giustificata da motivi sanitari, mentre i rilievi del ricorrente appaiono del tutto generici e reiterativi dei motivi di appello già vagliati e disattesi con motivazione completa ed esaustiva; ritenuto che la Corte di appello ha adeguatamente motivato anche in merito alla determinazione della pena condividendo il giudizio di primo grado che già aveva concesso le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva specifica, valorizzando il comportamento complessivo dell'imputato in modo non manifestamente illogico per compensare la maggiore pericolosità desumibile dai precedenti specifici; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 11175/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

Parole chiave

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allontanamento nonostante motivi di salute aiuto all'evasione di detenuti inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento espulsione di familiari motivi soggettivi successivi alla fuga riesame dell'asilo

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERCURIO MASSIMILIANO nato a PALERMO il 18/04/1977 avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale; ritenuto, in merito alla valutazione della versione difensiva, che la Corte di appello di Palermo ha fornito adeguata motivazione coerente alla intera ricostruzione della dinamica dell'allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare perché emersa nel suo complesso come non giustificata da motivi sanitari, mentre i rilievi del ricorrente appaiono del tutto generici e reiterativi dei motivi di appello già vagliati e disattesi con motivazione completa ed esaustiva; ritenuto che la Corte di appello ha adeguatamente motivato anche in merito alla determinazione della pena condividendo il giudizio di primo grado che già aveva concesso le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva specifica, valorizzando il comportamento complessivo dell'imputato in modo non manifestamente illogico per compensare la maggiore pericolosità desumibile dai precedenti specifici; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 10 marzo 2023 Il