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Ordinanza — n. 11169/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and lack of specific causality of non-punishment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11169/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and fines. The Court of Appeal had already rejected the appeal for being too generic regarding the assessment of criminal offensiveness and for failing to substantiate the non-punishment ground under Article 131 bis of the Penal Code. The Cassation Court upheld this decision, citing the detailed reasoning in the first-instance judgment which highlighted the alarming nature of the facts.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 131 bis c.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are absolutely generic and fail to establish a specific cause of non-punishment, especially when the first-instance judgment provides exhaustive and precise reasoning on the facts.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds non-punishment cause assessability of offensiveness procedural costs motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
tenuto conto anche della estrema puntuale motivazione della sentenza di primo grado, che aveva evidenziato le modalità allarmanti del fatto; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p.
Art. 131 bis c.p.
art. 131 bis c.p
art. 616 c.p
tenuto conto anche della estrema puntuale motivazione della sentenza di primo grado, che aveva evidenziato le modalità allarmanti del fatto; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALTIERI ANGELO nato a PINEROLO il 27/10/1986 avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo dedotto è inammissibile avendo la Corte di appello congruamente motivato in merito alla rilevata inammissibilità dell'atto di appello per l'assoluta genericità dei motivi dedotti in punto di valutazione della offensività del fatto, e di insussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. tenuto conto anche della estrema puntuale motivazione della sentenza di primo grado, che aveva evidenziato le modalità allarmanti del fatto; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende Così deciso il 10/03