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Ordinanza — n. 11168/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to genericity and lack of concrete factual connection.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11168/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The court found the first ground of appeal generic and repetitive, noting it lacked any connection to the specific facts since no garage existed. Additionally, the second ground regarding mitigating circumstances was rejected because the lower court's evaluation of specific criminal records was not subject to re-evaluation on appeal.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: Appeals are inadmissible if grounds are generic, repetitive, or lack a concrete factual connection to the case, as appellate courts cannot re-evaluate the lower court's substantive judgments.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds substantive judgment repetitive thesis court costs motivo legale d'esclusione motivi di rigore deduzione dei costi di custodia

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 366 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRAPAROTTA FRANCESCO nato a ERICE il 21/02/1976 avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il ricorso è inammissibile per genericità del primo motivo che appare reiterativo della tesi difensiva, mentre appare priva di qualunque correlazione al fatto concreto la questione della delimitazione del concetto di abitazione, atteso che dall'istruttoria è emerso che non vi era alcun garage annesso e comunicante con l'abitazione; ritenuto che la riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608);

Ritenuto che il secondo motivo sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è ugualmente inammissibile avendo la Corte di appello di Palermo valorizzato i precedenti penali specifici con valutazioni di merito che non possono dirsi affette da vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; Ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso i