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Ordinanza — n. 11167/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11167/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11167/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VASSALLO ANTONINO nato a PALERMO il 14/04/1975 avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il ricorso è inammissibile per genericità del motivo che appare reiterativo della tesi difensiva dell'errore degli agenti affermato dall'imputato ma privo di riscontro, mentre appare priva di qualunque correlazione al fatto concreto la questione della delimitazione del concetto di abitazione; ritenuto che Il motivo reitera la stessa questione già affrontata e risolta dalla Corte di appello di Palermo con motivazione immune dai vizi denunciati, non essendo stato ritenuta plausibile tale giustificazione per le modalità con le quali gli operanti hanno operato il controllo; ritenuto che la riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608);

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 11167/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000.

Parole chiave

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costi d'alloggio capacità nei lavori domestici inviolabilità del domicilio detentore del domicilio domicilio fittizio cure a domicilio

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VASSALLO ANTONINO nato a PALERMO il 14/04/1975 avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il ricorso è inammissibile per genericità del motivo che appare reiterativo della tesi difensiva dell'errore degli agenti affermato dall'imputato ma privo di riscontro, mentre appare priva di qualunque correlazione al fatto concreto la questione della delimitazione del concetto di abitazione; ritenuto che Il motivo reitera la stessa questione già affrontata e risolta dalla Corte di appello di Palermo con motivazione immune dai vizi denunciati, non essendo stato ritenuta plausibile tale giustificazione per le modalità con le quali gli operanti hanno operato il controllo; ritenuto che la riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608);

Ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il