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Ordinanza — n. 11166/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11166/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11166/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SODARO MAURIZIO nato a TERMINI IMERESE il 24/01/1979 avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il ricorso è inammissibile per genericità del motivo che appare reiterativo della tesi difensiva della condizione di sonno profondo in cui si trovava l'imputato al momento del controllo; ritenuto che Il motivo reitera la stessa questione già affrontata e risolta dalla Corte di appello di Palermo con motivazione immune dai vizi denunciati, non essendo stato ritenuta plausibile tale giustificazione anche in considerazione della presenza nell'abitazione di un'altra persona (la convivente dell'imputato) oltre che per le modalità con le quali gli operanti hanno operato il controllo (oltre al citofono funzionante, anche battendo con i pugni sulla porta dell'abitazione); ritenuto che la riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608);

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 11166/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000.

Parole chiave

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miglioramento dello stato psichiatrico violazione di domicilio disturbo dell'adattamento modifica del diritto di visita collocamento in una casa di salute o di custodia modifica dei contributi di mantenimento

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SODARO MAURIZIO nato a TERMINI IMERESE il 24/01/1979 avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il ricorso è inammissibile per genericità del motivo che appare reiterativo della tesi difensiva della condizione di sonno profondo in cui si trovava l'imputato al momento del controllo; ritenuto che Il motivo reitera la stessa questione già affrontata e risolta dalla Corte di appello di Palermo con motivazione immune dai vizi denunciati, non essendo stato ritenuta plausibile tale giustificazione anche in considerazione della presenza nell'abitazione di un'altra persona (la convivente dell'imputato) oltre che per le modalità con le quali gli operanti hanno operato il controllo (oltre al citofono funzionante, anche battendo con i pugni sulla porta dell'abitazione); ritenuto che la riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608);

Ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così d iso il 10/03/2023 Il President Emil