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Ordinanza — n. 11165/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic arguments and lack of specific legal critique.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11165/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and fines. The appellant argued against the appellate court's sentencing decision, but the court found the grounds too generic and lacking specific legal or factual arguments. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was condemned to pay 3,000 euros in costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to explicitly articulate specific criticisms of the facts or law underlying the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of specific arguments procedural costs criminal procedure law riesame dell'entità pena adeguamento della pena individualizzazione della commisurazione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACCARRONE VINCENZO nato a PALERMO il 14/07/1979 avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo unico dedotto è inammissibile per genericità dele deduzioni sviluppate nei motivi di impugnazione; ritenuto che la Corte di appello di Palermo ha adeguatamente motivato la determinazione della pena condividendo il giudizio di primo grado che già aveva concesso le circostanze attenuanti generiche irrogando la pena nel minimo edittale; rilevato che nel ricorso neppure sono state esplicitamente enunciate e argomentate le critiche mosse rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende Così deciso il