Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new arguments and improper review of fact-finding by appellate court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Giuseppe Siani inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellate court in Palermo had already thoroughly evaluated the defendant's version regarding alleged threats and provided sufficient reasoning. The Supreme Court found the appellant's new arguments generic, repetitive of previously rejected grounds, and an improper attempt to re-evaluate facts reserved for the lower court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it contains no new arguments or if it improperly seeks to re-evaluate facts and evidence already assessed by the appellate court with adequate and logical reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIANI GIUSEPPE nato a MESSINA il 30/09/1994 avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto, in merito alla valutazione della versione difensiva dell'insussistenza di minacce, che la Corte di appello di Palermo ha fornito adeguata motivazione coerente al comportamento minaccioso tenuto dall'imputato, mentre i rilievi del ricorrente appaiono del tutto generici e reiterativi dei motivi di appello già vagliati e disattesi con motivazione completa ed esaustiva; ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso, richiamate nella memoria difensiva del 10.2.23, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 10 marzo 2023 Il Consiglie estensore Il Preside ate