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Ordinanza — n. 11163/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for resisting public officials with a vehicle, confirmed by Cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11163/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for resisting public officials with a vehicle. The appellant argued for a single crime due to the unified context of the incident, but the court rejected this based on established precedent recognizing formal concurrence of crimes when multiple officials are involved. Consequently, the conviction was confirmed, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 100 cod. proc. pen.: When multiple public officials are targeted by a single dangerous conduct, formal concurrence of crimes is recognized, and appeals challenging this as a single offense are inadmissible.

Parole chiave

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resisting public officials vehicle resistance formal concurrence of crimes multiple victims inadmissible appeal criminal liability Cassation ruling delitto di fuga

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 100 cod. proc. pen.
art. 337 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, Sentenza n. 40981 del 22/02/2018
Sez. U, Sentenza n. 40981 del 22/02/2018, Rv.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Contaldo Vincenzo, nato a Pagani il 15.06.1990 avverso la sentenza del 16 settembre 2022 emessa dalla Corte d'appello di Salerno; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso OSSERVA Ritenuto che il primo e il secondo motivo dedotti nel ricorso, afferenti alla configurabilità del reato di cui all'art. 337 cod. pen., risultano riproduttivi di profili di censura già vagliati dal giudice di merito che, con sufficiente motivazione, ha confermato l'esaustiva ricostruzione della sentenza di primo grado, dalla quale si evinceva che il ricorrente - a fronte di un chiaro segnale di alt da parte degli operanti - non si fosse limitato a fuggire, ma avesse posto in essere una condotta altamente pericolosa, rischiando di travolgere i pubblici ufficiali con il motoveicolo e successivamente sfrecciando ad alta velocità, anche contromano, su strade strette e con curve;

Considerato che il terzo motivo, con cui si deduce l'erronea applicazione della legge penale, per non avere la Corte d'appello escluso il concorso formale di reati, in ragione dell'asserita unicità della condotta commessa nei confronti dei due operanti, è manifestamente infondato, stante il consolidato orientamento che riconosce, nelle ipotesi di condotte di resistenza commesse nel medesimo contesto fattuale nei confronti di più pubblici ufficiali, il concorso formale di reati (cfr. Sez. U, Sentenza n. 40981 del 22/02/2018, Rv. 273771, Apolloni);

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il