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Ordinanza — n. 11162/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on recidiva and civil party admissibility under new procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11162/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the new law making certain crimes querelable did not apply retroactively to cases where the victim had already manifested a punitive will. The court held that the victim's prior filing of a civil party status constituted sufficient evidence of this intent, rendering the new procedural deadline unnecessary. Consequently, the appeal regarding aggravated recidiva and other substantive arguments was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 649-bis c.p.; Art. 61 n. 11 c.p.; Art. 85 d.lgs. 150/22; Art. 616 c.p.p.: The new provision allowing querela for specific crimes does not apply retroactively if the victim's punitive will was already manifest through the filing of a civil party, avoiding formalistic interpretations of transitional deadlines.

Parole chiave

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querela procedibilità recidiva qualificata parte civile costituzione norma transitoria volontà punitiva inammissibilità ricorso spese processuali criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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Art. 649-bis c.p.
art. 649-bis c.p. apportata dal d.lgs.
Art. 61 n. 11 c.p.
aggravato dall'art. 61 n.
Art. 85 d.lgs. 150/22
Art. 616 c.p.p.
art. 649-bis c.p
art. 646 c.p
150/22, il reato di cui all'art. 646 c.p.
art. 85 d.lgs. 150/22
art. 616 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 11970 del 2020
Sez. 2, n. 11970 del 2020 e Sez.
Sez. 2, n. 13775 del 2019
11970 del 2020 e Sez. 2, n. 13775 del 2019; Sez.
Sez. U, n. 5540 del 1982
13775 del 2019; Sez. U, n. 5540 del 1982, Rv.
Sez. 4, n. 1141 del 1985
154076-01, e Sez. 4, n. 1141 del 1985, Rv.
Sez. 2, n. 19077 del 03/05/2011
Sez. 5, n. 15691 del 06/12/2013
Sez. 5, n. 15691 del 06/12/2013, dep.
Sez. 5, n. 21359 del 16/10/2015
260557; Sez. 5, n. 21359 del 16/10/2015, dep.
Sez. 5, n. 29205 del 16/02/2016
267138; Sez. 5, n. 29205 del 16/02/2016, Rahul Jetrenda, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUPICINO BERNARDINO nato a CAMPOCHIARO il 20/11/1958 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, atteso che la Corte ha comunque dato atto di aver ravvisato i presupposti formali e sostanziali della recidiva qualificata, e considerato che a seguito della modifica dell'art. art. 649-bis c.p. apportata dal d.lgs. n. 150/22, il reato di cui all'art. 646 c.p. aggravato dall'art. 61 n. 11 c.p. è divenuto procedibile a querela, anche ove risulti applica la recidiva qualificata, così da rendere non più rilevante il profilo dedotto riferito alla recidiva; ritenuto, con riguardo alla memoria difensiva in data 8/02/23 con cui si invoca l'improcedibilità per difetto di querela, che per pacifica giurisprudenza di legittimità la costituzione di parte civile, presuppone la richiesta di punizione, così da rendere non applicabile la norma transitoria di cui all'art. 85 d.lgs. 150/22 che concede un nuovo termine per proporre querela, dovendosi ritenere già manifestata la volontà punitiva (Conf.

Sez. 2, n. 11970 del 2020 e Sez. 2, n. 13775 del 2019; Sez. U, n. 5540 del 1982, Rv. 154076-01, e Sez. 4, n. 1141 del 1985, Rv. 167675-01); come già condivisibilmente posto in evidenza nella sentenza delle Sez. U. Corapi n. 5540 del 1982, onde evitare conseguenze aberranti derivanti da una interpretazione formalistica della norma transitoria, non si rende necessario attendere la scadenza del nuovo termine per proporre querela quando risulti dagli atti che il diritto di querela sia già stato formalmente esercitato o che l'offeso abbia, in qualsiasi atto del procedimento, manifestato la volontà di instare per la punizione dell'imputato; nel solco di tale giurisprudenza si è affermato che la volontà di punizione da parte della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, sicchè ne consegue che tale volontà può essere riconosciuta anche nell'atto con il quale la persona offesa si costituisce parte civile, nonché nella persistenza di tale costituzione nei successivi gradi di giudizio (cfr., Sez. 2, n. 19077 del 03/05/2011, Maglia, Rv. 250318;

Sez. 5, n. 15691 del 06/12/2013, dep. 2014, Anzalone, Rv. 260557; Sez. 5, n. 21359 del 16/10/2015, dep. 2016, Giammatteo, Rv. 267138; Sez. 5, n. 29205 del 16/02/2016, Rahul Jetrenda, Rv. 267619); ritenuto l'inammissibilità degli altri motivi avendo la Corte di appello adeguatamente motivato in merito alla sussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 61 n.11 c.p. mentre le altre deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso(in punto di interversio possessioniDconcernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, circa la sussistenza sia dell'elemento oggettivo sia dell'elemento soggettivo del reato di appropriazione indebita di beni che l'imputato sapeva non essere di sua pertinenza; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 10 marzo 2023 Il