Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded grounds regarding criminal conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The lower court had logically and coherently addressed the constitutive elements of the alleged crimes, specifically the subjective profile and the reasons preventing the absorption of the assault charge into the offense of resisting a public official. Consequently, the court rejected the appeal's arguments as manifestly unfounded and upheld the original conviction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 and 582 of the Criminal Code; The appeal is inadmissible when the lower court's reasoning is logical and coherent regarding the constitutive elements and subjective profile of the crimes, rendering the appeal manifestly unfounded.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ORIO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 15/04/1986 avverso la sentenza del 30/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente EMILIA ANNA GIORDANO; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 337 e 582 cod. pen. è inammissibile perché manifestamente infondato; Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento tanto alla integrazione degli elementi costitutivi delle fattispecie contestate ed, in particolare, del profilo soggettivo (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), quanto alle ragioni che ostavano all'assorbimento del reato di lesioni personali in quello di resistenza a pubblico ufficiale (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il