Cassation appeal dismissed as inadmissible because custody costs cannot be challenged under the new procedural reform rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible without procedural formalities, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant sought to challenge the allocation of custody expenses to the convicted party in the preliminary investigation judge's sentencing order. The Court ruled that post-reform, appeals against such orders are strictly limited to specific grounds like legal qualification errors, excluding challenges to custody costs which must remain the defendant's burden.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 445, comma 1, cod. proc. pen.: Appeals against the sentencing order under Art. 444 are restricted to specific statutory grounds and do not permit challenges to the allocation of custody expenses, which must be borne by the defendant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LASTELLA ANDREA nato a TORINO il 20/10/1984 avverso la sentenza del 19/05/2022 del GIP TRIBUNALE di TORINOdato avio alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il ricorso attinge la sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, nei confronti di Andrea Lastella, nella parte in cui le spese di custodia sono state poste a carico del condannato; considerato che il motivo non è consentito, dopo la modifica introdotta dalla citata riforma, posto che il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.); rilevato, inoltre, che secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale il Collegio non ha ragione di discostarsi, «La previsione di cui all'art. 445, comma 1, cod. proc. pen., relativa all'esenzione dell'obbligo di pagamento delle spese processuali in caso di applicazione di pena su richiesta delle parti non superiore a due anni (soli o congiunti a pena detentiva), deve intendersi riferita alle spese processuali in senso stretto, non estendendosi alle spese di custodia dei beni sequestrati - aventi un nesso pertinenziale con il reato né a quelle di mantenimento in carcere dell'imputato che, in ogni caso, debbono essere poste a suo carico (sez. 4, n. 24390 del 12/05/2022, Silletti, Rv. 283243); considerato, infine che la giurisprudenza, anche da ultimo, è costante nel ritenere che la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. possa essere equiparata,a determinati fini, alla condanna (tra le altre, Sez. 3, n. 43095 del 12/10/2021, Cecchinato, Rv. 282377;
Sez. 6, n. 33260 del 27/04/2021, Moro, Rv. 281856); ritenuto pertanto il ricorso affetto da inammissibilità, che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende; --- -7
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2023 Il Consigliere estensore