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Ordinanza — n. 11070/2023 — snpen Generato dall'IA

Personal appeal to Cassation dismissed as inadmissible due to mandatory legal representation requirement post-2017 law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11070/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the personal appeal inadmissible because the appellant filed it without a qualified defender after the 2017 law removed the option for self-representation. The appellant argued for the right to appear personally, but the Court held that the new statute mandates representation by a special bar member for all Cassation appeals. Consequently, the appeal was rejected without formalities, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 1, comma 63, legge n. 103 del 2017: The legislative modification requiring mandatory legal representation for Cassation appeals renders personal appeals inadmissible, as the high qualification threshold for this court justifies excluding personal defense.

Parole chiave

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mandatory legal representation Cassation appeal procedure inadmissible personal appeal special bar members legislative discretion defense diritto a un difensore divieto di rappresentanza dell'avvocato difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod.
Art. 1, comma 63, legge n. 103 del 2017
103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
272011); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 111, comma 7, Cost.
Art. 6 CEDU
1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod.
art. 613 cod. proc. pen
1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello
Corte cost. n. 186 del 2000
pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro tremila;
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NARDELLO ROBERTO nato a VARESE il 13/01/1972 avverso l'ordinanza del 09/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avv/so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Roberto Nardello ricorre personalmente per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo; Ritenuto che, a fronte d'impugnazione proposta personalmente senza ministero dei difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso «salvo che la parte non vi provveda personalmente», si impone l'inammissibilità del ricorso; Rilevato, infatti,rin virtù di detta modifica normativa, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione e considerato che questa Corte, nella sua composizione più autorevole, ha affermato che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente la proposizione del ricorso in cassazione personale, chiarendo che rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive, in considerazione dell'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in sede di legittimità, rispetto al quale l'esclusione della difesa personale appare ragionevole (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2023 Il Consigliere estensore