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Ordinanza — n. 11067/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of grounds under Art. 448, comma 2-bis of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11067/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court's sentence lacked a preliminary assessment required by Article 129 of the Code of Criminal Procedure. However, the Court ruled that post-reform, only specific grounds listed in Article 448, paragraph 2-bis, such as legal qualification errors or illegal penalties, permit a cassation appeal against the sentence of application of punishment. Since the appellant's claim did not fall within these permitted categories, the appeal was rejected.

Regesto Legislator

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Art. 444, comma 2-bis; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; After the recent reform, appeals against the sentence of application of punishment are admissible only for specific grounds including legal qualification errors or illegal penalties, excluding claims regarding the absence of a preliminary assessment.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissible grounds sentence application preliminary assessment Code of Criminal Procedure procedural costs legal qualification difetto formale di procedura

Disposizioni normative citate

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Art. 444, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Rilevato che il ricorso attinge la sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti, ex art. 444 cod.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen.); ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende;
art. 444 cod. proc. pen
Rilevato che il ricorso attinge la sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., emessa dal Tribunale di Bolzano, nei confronti di Fethi Tallala, nella parte in cui non v'è stato il preliminare vaglio di cui all'art.
art. 129 cod. proc. pen
pen., emessa dal Tribunale di Bolzano, nei confronti di Fethi Tallala, nella parte in cui non v'è stato il preliminare vaglio di cui all'art. 129 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TALLALA FETHI nato il 19/04/1994 avverso la sentenza del 08/06/2022 del TRIBUNALE di BOLZANOdato avi{so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che il ricorso attinge la sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., emessa dal Tribunale di Bolzano, nei confronti di Fethi Tallala, nella parte in cui non v'è stato il preliminare vaglio di cui all'art. 129 cod. proc. pen.; considerato che il motivo non è consentito, dopo la modifica introdotta dalla citata riforma, posto che il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.); ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente