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Ordinanza — n. 11065/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11065/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11065/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOSATO MICAELA nato a VERONA il 12/02/1964 avverso il decreto del 01/07/2022 del GIUD. SORVEGLIANZA di VERONAdato ax2Kso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; Considerato che Micaela Tosato ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con cui il magistrato di sorveglianza di Verona ha dichiarato inammissibile, allo stato, la richiesta di affidamento in prova al servizio per non essere ancora decorso il triennio dalla precedente revoca e denuncia che il giudice specializzato avrebbe, in modo contraddittorio rispetto l precedenti provvedimenti, trascurato di considerate che non vi era stata alcuna precedente revoca; ribadito il principio affermato in sede di legittimità secondo cui l'esercizio, ad opera del magistrato di sorveglianza, del potere di provvedere in via provvisoria, sia che si concluda con il rigetto che con l'accoglimento della richiesta dell'interessato di applicazione della misura alternativa, si risolve nell'adozione di un provvedimento, comunque, non impugnabile attesa la sua natura appunto provvisoria, spettando al Tribunale e non al Magistrato la competenza a decidere in via definitiva sulle domande di misura alternativa; rilevato che il principio testé ribadito è stato reiteratamente affermato nella giurisprudenza di legittimità e che si è così detto che,«in materia di esecuzione della pena, non è impugnabile il rigetto della domanda di applicazione provvisoria della misura alternativa della detenzione domiciliare, in quanto avente natura meramente interlocutoria. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che il Magistrato di Sorveglianza dovesse comunque trasmettere gli atti al Tribunale, essendo la domanda diretta ad ottenere unicamente l'applicazione provvisoria della misura alternativa)» (Sez. 1, n. 23363 del 11/05/2018, Rv. 273145); che ancor prima si è affermato che, «in applicazione del principio di tassatività delle impugnazioni, non è ricorribile per cassazione il provvedimento con il quale il magistrato di sorveglianza respinge la richiesta di applicazione provvisoria della sospensione dell'esecuzione della pena per infermità fisica, trattandosi di provvedimento di natura meramente interinale» (Sez. 7, n. 375 del 29/05/2014, dep. 2015, Rv. 261889; v., anche, Sez. 1, n. 28035 del 22/06/2007, Rv. 236879); che per la stessa ragione si è ritenuta corretta la declaratoria di inammissibilità da parte del magistrato di sorveglianza dell'atto di atto di opposizione ex art. 667 cod. proc. pen. avverso il rigetto della richiesta di concessione di misura alternativa alla detenzione, in specie la detenzione domiciliare per ragioni di salute (Sez. 1, n. 23205 del 27/05/2022, Delfino, non mass.); rilevato, pertanto', 11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;

Regesto Legislator

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art. 667 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 11065/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di VERONAdato ax2Kso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; Considerato che Micaela Tosato ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con cui il magistrato di sorveglianza di Verona ha dichiarato inammissibile, allo stato, la richiesta di affidamento in prova al servizio per non essere ancora decorso il triennio dalla precedente revoca e denuncia che il giudice specializzato avrebbe, in modo contraddittorio rispetto l precedenti provvedimenti, trascurato di considerate che non vi era stata alcuna precedente revoca; ribadito il principio affermato in sede di legittimità secondo cui l'esercizio, ad opera del magistrato di sorveglianza, del potere di provvedere in via provvisoria, sia che si concluda con il rigetto che con l'accoglimento della richiesta dell'interessato di applicazione della misura alternativa, si risolve nell'adozione di un provvedimento, comunque, non impugnabile attesa la sua natura appunto provvisoria, spettando al Tribunale e non al Magistrato la competenza a decidere in via definitiva sulle domande di misura alternativa; rilevato che il principio testé ribadito è stato reiteratamente affermato nella giurisprudenza di legittimità e che si è così detto che,«in materia di esecuzione della pena, non è impugnabile il rigetto della domanda di applicazione provvisoria della misura alternativa della detenzione domiciliare, in quanto avente natura meramente interlocutoria. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che il Magistrato di Sorveglianza dovesse comunque trasmettere gli atti al Tribunale, essendo la domanda diretta ad ottenere unicamente l'applicazione provvisoria della misura alternativa)» (Sez. 1, n. 23363 del 11/05/2018, Rv. 273145); che ancor prima si è affermato che, «in applicazione del principio di tassatività delle impugnazioni, non è ricorribile per cassazione il provvedimento con il quale il magistrato di sorveglianza respinge la richiesta di applicazione provvisoria della sospensione dell'esecuzione della pena per infermità fisica, trattandosi di provvedimento di natura meramente interinale» (Sez. 7, n. 375 del 29/05/2014, dep. 2015, Rv. 261889; v., anche, Sez. 1, n. 28035 del 22/06/2007, Rv. 236879); che per la stessa ragione si è ritenuta corretta la declaratoria di inammissibilità da parte del magistrato di sorveglianza dell'atto di atto di opposizione ex art. 667 cod. proc. pen. avverso il rigetto della richiesta di concessione di misura alternativa alla detenzione, in specie la detenzione domiciliare per ragioni di salute (Sez. 1, n. 23205 del 27/05/2022, Delfino, non mass.); rilevato, pertanto', 11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;

Parole chiave

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allontanamento nonostante motivi di salute decisione incidentale impugnabile impugnazione di decisioni amministrative soppressione di prestazioni d'invalidità procedura di rivendicazione nel pignoramento inesigibile malgrado lesioni salute

Disposizioni normative citate

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art. 667 cod. proc. pen
236879); che per la stessa ragione si è ritenuta corretta la declaratoria di inammissibilità da parte del magistrato di sorveglianza dell'atto di atto di opposizione ex art. 667 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOSATO MICAELA nato a VERONA il 12/02/1964 avverso il decreto del 01/07/2022 del GIUD. SORVEGLIANZA di VERONAdato ax2Kso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Micaela Tosato ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con cui il magistrato di sorveglianza di Verona ha dichiarato inammissibile, allo stato, la richiesta di affidamento in prova al servizio per non essere ancora decorso il triennio dalla precedente revoca e denuncia che il giudice specializzato avrebbe, in modo contraddittorio rispetto l precedenti provvedimenti, trascurato di considerate che non vi era stata alcuna precedente revoca; ribadito il principio affermato in sede di legittimità secondo cui l'esercizio, ad opera del magistrato di sorveglianza, del potere di provvedere in via provvisoria, sia che si concluda con il rigetto che con l'accoglimento della richiesta dell'interessato di applicazione della misura alternativa, si risolve nell'adozione di un provvedimento, comunque, non impugnabile attesa la sua natura appunto provvisoria, spettando al Tribunale e non al Magistrato la competenza a decidere in via definitiva sulle domande di misura alternativa; rilevato che il principio testé ribadito è stato reiteratamente affermato nella giurisprudenza di legittimità e che si è così detto che,«in materia di esecuzione della pena, non è impugnabile il rigetto della domanda di applicazione provvisoria della misura alternativa della detenzione domiciliare, in quanto avente natura meramente interlocutoria. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che il Magistrato di Sorveglianza dovesse comunque trasmettere gli atti al Tribunale, essendo la domanda diretta ad ottenere unicamente l'applicazione provvisoria della misura alternativa)» (Sez. 1, n. 23363 del 11/05/2018, Rv. 273145); che ancor prima si è affermato che, «in applicazione del principio di tassatività delle impugnazioni, non è ricorribile per cassazione il provvedimento con il quale il magistrato di sorveglianza respinge la richiesta di applicazione provvisoria della sospensione dell'esecuzione della pena per infermità fisica, trattandosi di provvedimento di natura meramente interinale» (Sez. 7, n. 375 del 29/05/2014, dep. 2015, Rv. 261889; v., anche, Sez. 1, n. 28035 del 22/06/2007, Rv. 236879); che per la stessa ragione si è ritenuta corretta la declaratoria di inammissibilità da parte del magistrato di sorveglianza dell'atto di atto di opposizione ex art. 667 cod. proc. pen. avverso il rigetto della richiesta di concessione di misura alternativa alla detenzione, in specie la detenzione domiciliare per ragioni di salute (Sez. 1, n. 23205 del 27/05/2022, Delfino, non mass.); rilevato, pertanto', 11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2023 Il Consigliere