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Ordinanza — n. 11063/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for detention of playing cards due to lack of specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11063/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the petitioner to pay court costs and a fine. The lower court found the prisoner failed to provide specific legal reasons for needing playing cards in his cell, noting that recreational facilities were already available in social areas. Consequently, the court ruled that the request was based merely on personal convenience rather than a justified need.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 10 c. 10 l. 355/1987: An appeal against a denial of playing cards in a detention cell is inadmissible if the prisoner fails to demonstrate specific legal grounds beyond personal convenience, as recreational needs are already met through institutional social facilities.

Parole chiave

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detention cell privileges playing cards access inadmissible appeal prisoner recreational needs court costs and fine giuoco e scommessa restrizioni accessorie divieto di frequentare le osterie

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.p.
Art. 10, comma 10, legge 355/1987
Corte costituzionale n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte costituzionale n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO RAFFAELE nato a NAPOLI il 16/11/1965 avverso l'ordinanza del 26/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Raffaele Amato ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha dichiarato inammissibile e, comunque, respinto il reclamo avverso il provvedimento con il quale il magistrato di sorveglianza ha negato la facoltà di detenere carte da giuoco nella propria camera di detenzione; letto il parere contrario alla trattazione in Settima Sezione espresso dal Sostituto Procuratore generale; ritenuto che l'ordinanza si sottragga alle censure sviluppate in ricorso, avendo il giudice specializzato valorizzato la mancata deduzione di ragioni per le quali il detenuto dovesse detenere carte da gioco in camera, sostanzialmente per una pura comodità aggiuntiva personale, alla luce della circostanza che l'uso di esse, in funzione dello svago, era assicurato secondo il regolamento nei contesti di socialità, con strumenti messi a disposizione dei ristretti da parte dell'Amministrazione penitenziaria; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presid